Descrizione
Imposta di soggiorno
L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». La previsione normativa in parola consente ai Comuni di istituire, con dedicata deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.
Il gettito garantito dall’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Rimasto ormai tra i pochissimo Comuni dell’Alto Sebino a non averne disposto l’introduzione, anche il Comune di Castro ha inteso istituire l’imposta di soggiorno sul territorio comunale, con l’approvazione del relativo Regolamento (integralmente allegato alla presente), prevedendone l’entrata in vigore a partire dal giorno 1.6.2023.
Misura dell'Imposta
L’imposta di soggiorno è determinata per singola persona e per pernottamento effettuati nelle strutture ricettive individuate all’art.2, commi 4 e 5 del presente Regolamento, a tal fine tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
La tariffa è stata determinata dal Consiglio Comunale in misura pari ad € 1,00 per ogni pernottamento e ciò a valere in maniera identica per ogni tipologia di struttura ospitante. Ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la Giunta Comunale potrà determinare e disporre modifiche alla misura ed alle modalità di applicazione e gestione della stessa. L’imposta è applicata solamente entro e non oltre il settimo (compreso) pernottamento consecutivo.
Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura ricettiva
Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è colui che pernotta presso le strutture ricettive presenti all’interno del territorio del Comune di Castro e non è cittadino ivi residente.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva ospitante, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero colui che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art.4, comma 5 ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5 bis del D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017.
Il Comune di Castro, per spese poste a carico del proprio bilancio e riconducibili a pernottamenti presso strutture ricettive del territorio, non acquisisce la “soggettività passiva” del tributo.
Esenzioni per l'anno 2023
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) i soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
d) gli appartenenti alle forze dell’ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
e) i “ volontari “ che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
f) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n.445/2000.
Obblighi di dichiarazione
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castro sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante utilizzo di appositi spazi ed in modo leggibile, dell’applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità e delle possibili casistiche di esenzione.
Il gestore della struttura ricettiva mensilmente dichiara all’Ufficio Tributi del Comune di Castro, contestualmente alla comunicazione delle presenze alla Provincia/Regione e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di soggetti che hanno pernottato nel periodo oggetto d’imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili (dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata) ed esenti, con indicazione del tipo d'esenzione applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa secondo le modalità stabilite dal Funzionario Responsabile (ex art.14 del Regolamento sull’Imposta di Soggiorno).
In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
Modalità di versamento.
Gli ospiti, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva, il quale provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone idonea quietanza.
Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all’art. 6, comma 2, del presente regolamento, mediante pagamento tramite sistema bancario (bonifico bancario o versamento diretto alla Tesoreria Comunale) ai seguenti riferimenti: Beneficiario: Comune di Castro - BPER Banca, Filiale di Lovere, Via Tadini n.30, IBAN: IT18R0538753170000042586792
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